Art. 48

Relazione di controllo

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Ogni controllo in loco ai sensi del presente capitolo, indipendentemente dal fatto che l'agricoltore in questione sia stato selezionato per il controllo a norma dell' o in seguito a infrazioni portate a conoscenza dell'autorità di controllo competente in qualsiasi altro modo, è oggetto di una relazione di controllo redatta dall'autorità di controllo competente. La relazione si articola nelle parti seguenti: a) una parte generale contenente in particolare le seguenti informazioni: i) l'agricoltore selezionato per il controllo in loco; ii) le persone presenti; iii) se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso; b) una parte in cui sono riportati separatamente i controlli svolti in relazione a ciascuno degli atti e delle norme, contenente in particolare le seguenti informazioni: i) i requisiti e le norme oggetto del controllo in loco; ii) la natura e la portata dei controlli eseguiti; iii) i risultati dei controlli; iv) le norme e gli atti in relazione ai quali sono state rilevate infrazioni; c) una parte contenente una valutazione dell'importanza delle infrazioni relative a ciascun atto e/o norma in base ai criteri di gravità, portata, durata e ripetizione in conformità dell', paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con indicazione dei fattori che produrrebbero l'aumento o la diminuzione della riduzione da applicare. Qualora le disposizioni relative al requisito o alla norma in questione consentano di non sanzionare ulteriormente l'infrazione accertata, la relazione ne fa menzione. Lo stesso vale nel caso in cui uno Stato membro conceda una proroga per l'osservanza di una nuova norma, ai sensi dell', paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (19) o una proroga ai giovani agricoltori, per consentire loro di conformarsi alle norme minime di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 (20). 2.   L'agricoltore viene informato di ogni infrazione rilevata. 3.   Fatta salva ogni disposizione particolare della legislazione applicabile ai requisiti e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche. Ove l'autorità di controllo competente non sia l'organismo pagatore, la relazione è trasmessa all'organismo pagatore entro un mese dal suo completamento. TITOLO IV BASE DI CALCOLO PER GLI AIUTI, LE RIDUZIONI E LE ESCLUSIONI CAPITOLO I ACCERTAMENTI RELATIVI AI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ Sezione I Regime di pagamento unico e altri regimi di aiuto per superficie
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Art. 48 Regolamento (UE) 2004/796 — Relazione di controllo | Portale Normativo