Art. 47

Elementi dei controlli in loco

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Nello svolgimento dei controlli sul campione di cui all', l'autorità di controllo competente provvede affinché, per tutti gli agricoltori selezionati, sia accertato il rispetto dei requisiti e delle norme di cui essa è responsabile. 2.   I controlli di cui al paragrafo 1 sono svolti di norma nell'ambito di una sola ispezione e consistono in un accertamento relativo ai requisiti e alle norme il cui rispetto può essere controllato al momento dell'ispezione, al fine di rilevare ogni eventuale infrazione a tali norme e requisiti e di individuare inoltre i casi da sottoporre a ulteriori controlli.
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Art. 47 Regolamento (UE) 2004/796 — Elementi dei controlli in loco | Portale Normativo