Art. 45
Selezione del campione di controllo
In vigore dal 21 apr 2004
1. Fatti salvi i controlli svolti a seguito di infrazioni portate a conoscenza dell'autorità di controllo competente in qualsiasi altro modo, la selezione delle aziende da sottoporre a controlli ai sensi dell' si basa, se del caso, su un'analisi dei rischi conforme alle disposizioni della normativa applicabile o su un'analisi dei rischi pertinente rispetto ai requisiti o alle norme. Tale analisi dei rischi può essere svolta a livello di una singola azienda agricola o di categorie di aziende o zone geografiche o, nel caso di cui al paragrafo 3, secondo comma, lettera b), a livello delle imprese.
2. In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l'autorità di controllo competente seleziona gli agricoltori da sottoporre a controllo ai sensi dell', scegliendo il campione tra gli agricoltori già selezionati ai sensi degli ai quali si applicano i requisiti o le norme in questione.
3. In deroga al paragrafo 2, in relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l'autorità di controllo competente può selezionare un campione di controllo dell'1 % degli agricoltori che presentano domande per i regimi di aiuto istituiti ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che sono tenuti a rispettare almeno uno dei requisiti o delle norme in questione.
In tal caso:
a)
qualora, sulla base dell'analisi dei rischi a livello delle aziende, l'autorità di controllo competente concluda che i non beneficiari di aiuti diretti rappresentino un rischio maggiore degli agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto, essa può sostituire con i non beneficiari gli agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto. Anche in tal caso, comunque, il numero complessivo di agricoltori sottoposti ai controlli deve raggiungere la percentuale indicata al primo comma. Le ragioni di tali sostituzioni vengono adeguatamente motivate e documentate;
b)
se è più efficace, anziché a livello delle aziende agricole, l'autorità di controllo competente può svolgere l'analisi dei rischi a livello delle imprese, in particolare macelli, commercianti o fornitori. In tal caso, gli agricoltori sottoposti a tali controlli possono rientrare nel calcolo della percentuale di cui all'.
4. L'autorità di controllo competente può stabilire di combinare tra loro le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3 qualora ciò renda più efficace il sistema di controllo.
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