Art. 46

Determinazione del rispetto dei requisiti e delle norme

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Se del caso, il rispetto dei requisiti e delle norme è determinato mediante l'uso dei mezzi previsti dalla legislazione applicabile al requisito o alla norma in questione. 2.   Negli altri casi, se opportuno, la determinazione si effettua con qualsiasi mezzo appropriato, definito dall'autorità di controllo competente e atto a garantire una precisione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali sulle determinazioni ufficiali. 3.   Se opportuno, i controlli in loco possono essere effettuati mediante tecniche di telerilevamento.
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Art. 46 Regolamento (UE) 2004/796 — Determinazione del rispetto dei requisiti e delle norme | Portale Normativo