Art. 43

Controlli amministrativi

In vigore dal 21 apr 2004
A seconda dei requisiti, delle norme, degli atti e dei campi di condizionalità, gli Stati membri possono stabilire di svolgere taluni controlli amministrativi, in particolare quelli già previsti nell'ambito dei sistemi di controllo applicabili al requisito, alla norma, all'atto o al campo di condizionalità in questione. Sezione III Controlli in loco
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Art. 43 Regolamento (UE) 2004/796 — Controlli amministrativi | Portale Normativo