Art. 39
Disposizioni particolari concernenti la relazione di controllo
In vigore dal 21 apr 2004
1. Qualora gli Stati membri effettuino i controlli in loco disposti dal presente regolamento unitamente alle ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, la relazione di controllo di cui all' del presente regolamento viene integrata dalle relazioni di cui all', paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1082/2003.
2. Per quanto riguarda i controlli nei macelli di cui all', paragrafo 1, la relazione di controllo di cui all' può consistere in un'indicazione, nei documenti contabili del macello, degli animali sottoposti a controllo.
Per quanto riguarda i controlli a norma dell', paragrafo 2, la relazione menziona tra l'altro i numeri di identificazione, il peso delle carcasse e la data di macellazione di tutti i bovini macellati e controllati il giorno del controllo in loco.
3. Per quanto riguarda il controllo di cui all', la relazione di controllo può limitarsi all'elenco degli animali controllati.
4. Qualora i controlli in loco realizzati ai sensi del presente regolamento evidenzino infrazioni alle disposizioni del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000, alle autorità competenti per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2003 sono immediatamente inviate copie della relazione di controllo di cui all' del presente regolamento.
Sottosezione IV
Controlli in loco relativi alle domande di premio per i prodotti lattiero-caseari e di pagamenti supplementari
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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