Art. 38
Disposizioni particolari concernenti i pagamenti supplementari
In vigore dal 21 apr 2004
Per quanto riguarda i pagamenti supplementari di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri applicano, se del caso, le disposizioni di cui al presente titolo. Nel caso in cui la struttura del regime di pagamenti supplementari renda inopportuna l'applicazione di dette disposizioni, gli Stati membri prevedono modalità atte a garantire un livello di controllo equivalente a quello disposto dal presente regolamento.
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