Art. 35
Elementi dei controlli in loco
In vigore dal 21 apr 2004
1. I controlli in loco vertono sull'insieme degli animali per i quali è stato chiesto un aiuto nell'ambito dei regimi di aiuto da controllare e, nel caso dei controlli relativi ai regimi di aiuto per i bovini, anche sugli animali della specie bovina per i quali non è stato chiesto l'aiuto.
2. I controlli in loco comprendono in particolare:
a)
la verifica che il numero di animali presenti nell'azienda per i quali è stato chiesto un aiuto e dei bovini per i quali non è stato chiesto un aiuto corrisponda al numero di animali iscritti nei registri e, nel caso dei bovini, al numero di animali notificati alla banca dati informatizzata dei bovini;
b)
nel caso dei regimi di aiuto per i bovini, controlli:
—
dell'esattezza dei dati contenuti nel registro e delle notifiche alla banca dati informatizzata dei bovini, mediante confronto con un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e, se del caso, passaporti degli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto nei 12 mesi precedenti il controllo in loco;
—
della corrispondenza tra i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini e quelli riportati nel registro, su un campione di animali per i quali sono state presentate domande di aiuto nei 12 mesi precedenti il controllo in loco;
—
dell'ammissibilità all'aiuto richiesto di tutti gli animali presenti nell'azienda e tuttora soggetti all'obbligo di detenzione;
—
dell'identificazione di tutti i bovini presenti nell'azienda mediante marchi auricolari e, se del caso, passaporti degli animali, della loro iscrizione nel registro e della loro notifica alla banca dati informatizzata dei bovini.
I controlli di cui alla lettera b), quarto trattino sono svolti individualmente per tutti i bovini maschi tuttora soggetti all'obbligo di detenzione per i quali è stata presentata una domanda di premio speciale, ad eccezione delle domande presentate a norma dell'articolo 123, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003. In tutti gli altri casi, la verifica della corretta registrazione nei passaporti degli animali, dell'iscrizione nel registro e dell'avvenuta notifica alla banca dati può essere effettuata su un campione;
c)
nel caso del regime di aiuto per gli ovini e i caprini:
i)
il controllo, sulla base del registro, che tutti gli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto nei 12 mesi precedenti il controllo in loco siano stati detenuti nell'azienda nel corso dell'intero periodo di detenzione;
ii)
la verifica dell'esattezza dei dati contenuti nel registro mediante confronto con un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita e certificati veterinari.
Storico versioni
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