Art. 42
Autorità di controllo competente
In vigore dal 21 apr 2004
1. Gli enti di controllo specializzati sono responsabili dello svolgimento dei controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti e delle norme.
Gli organismi pagatori sono responsabili della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi ai sensi del titolo IV, capitolo II.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di affidare all'organismo pagatore i controlli relativi a tutti i requisiti, norme, atti o campi di condizionalità o ad alcuni di essi, purché lo Stato membro garantisca che l'efficacia dei controlli sia almeno pari a quella ottenuta affidando l'esecuzione dei controlli a un ente specializzato.
Sezione II
Controlli amministrativi
Storico versioni
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