Art. 42

Autorità di controllo competente

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Gli enti di controllo specializzati sono responsabili dello svolgimento dei controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti e delle norme. Gli organismi pagatori sono responsabili della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi ai sensi del titolo IV, capitolo II. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di affidare all'organismo pagatore i controlli relativi a tutti i requisiti, norme, atti o campi di condizionalità o ad alcuni di essi, purché lo Stato membro garantisca che l'efficacia dei controlli sia almeno pari a quella ottenuta affidando l'esecuzione dei controlli a un ente specializzato. Sezione II Controlli amministrativi
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Art. 42 Regolamento (UE) 2004/796 — Autorità di controllo competente | Portale Normativo