Art. 42 · Autorità di controllo competente

Art. 42

Autorità di controllo competente

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Gli enti di controllo specializzati sono responsabili dello svolgimento dei controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti e delle norme. Gli organismi pagatori sono responsabili della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi ai sensi del titolo IV, capitolo II. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di affidare all'organismo pagatore i controlli relativi a tutti i requisiti, norme, atti o campi di condizionalità o ad alcuni di essi, purché lo Stato membro garantisca che l'efficacia dei controlli sia almeno pari a quella ottenuta affidando l'esecuzione dei controlli a un ente specializzato. Sezione II Controlli amministrativi
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