Art. 41

Principi generali e definizioni

In vigore dal 21 apr 2004
Ai fini del presente capitolo valgono i principi generali e le definizioni seguenti: a) «infrazione ripetuta»: l'inottemperanza accertata più di una volta in tre anni consecutivi a uno stesso requisito, norma od obbligo di cui all', purché l'agricoltore sia stato informato di un'infrazione anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inottemperanza; b) la «portata» di un'infrazione è determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio; c) la «gravità» di un'infrazione dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione; d) la «durata» di un'infrazione dipende in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.
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Art. 41 Regolamento (UE) 2004/796 — Principi generali e definizioni | Portale Normativo