Art. 41
Principi generali e definizioni
In vigore dal 21 apr 2004
Ai fini del presente capitolo valgono i principi generali e le definizioni seguenti:
a)
«infrazione ripetuta»: l'inottemperanza accertata più di una volta in tre anni consecutivi a uno stesso requisito, norma od obbligo di cui all', purché l'agricoltore sia stato informato di un'infrazione anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inottemperanza;
b)
la «portata» di un'infrazione è determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
c)
la «gravità» di un'infrazione dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
d)
la «durata» di un'infrazione dipende in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:796:oj#art-41