Art. 2

Definizioni

In vigore dal 21 apr 2004
Ai fini del presente regolamento, si intende per: (1) «seminativi»: terreni utilizzati per coltivazioni agricole e terreni ritirati dalla produzione (set-aside), o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1782/2003, o adibiti a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili; (2) «pascolo permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più; (3) «sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (6); (4) «marchio auricolare»: il marchio auricolare per l’identificazione dei singoli animali di cui all’, lettera a) e all’ del regolamento (CE) n. 1760/2000; (5) «banca dati informatizzata dei bovini»: la banca dati informatizzata di cui all’, lettera b) e all’ del regolamento (CE) n. 1760/2000; (6) «passaporto per gli animali»: il passaporto per gli animali di cui all’, lettera c) e all’ del regolamento (CE) n. 1760/2000; (7) «registro»: il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell’ della direttiva 92/102/CEE del Consiglio (7), dell’ del regolamento (CE) n. 21/2004 (8) del Consiglio o dell’, lettera d) e dell’ del regolamento (CE) n. 1760/2000; (8) «elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»: gli elementi di cui all’ del regolamento (CE) n. 1760/2000; (9) «codice di identificazione»: il codice di identificazione di cui all’, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1760/2000; (10) «irregolarità»: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti; (11) «domanda unica»: la domanda di pagamenti diretti a titolo del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003; (12) «regimi di aiuto per superficie»: il regime di pagamento unico e tutti i regimi di aiuto di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, eccetto quelli di cui ai capitoli 7, 11 e 12 di detto titolo; (13) «domanda di aiuto per animale»: una domanda per il versamento di aiuti a titolo del regime di premi per pecora e per capra e del regime di pagamenti per le carni bovine, di cui rispettivamente ai capitoli 11 e 12 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003; (14) «domanda di premio per i prodotti lattiero-caseari»: una domanda per il versamento di aiuti a titolo del regime di premio per i prodotti lattiero-caseari e del regime di pagamenti supplementari di cui al capitolo 7 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003; (15) «uso»: l’uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l’assenza di coltura; (16) «regimi di aiuto per i bovini»: i regimi di aiuto di cui all'articolo 121 del regolamento (CE) n. 1782/2003; (17) «regime di aiuto per gli ovini e i caprini»: il regime di aiuto di cui all’articolo 111 del regolamento (CE) n. 1782/2003; (18) «bovini oggetto di una domanda»: i bovini oggetto di una domanda di aiuto per animale a titolo dei regimi di aiuto per i bovini; (19) «bovini che non sono oggetto di domanda»: i bovini non ancora oggetto di una domanda di aiuto per animale, ma potenzialmente ammissibili ai regimi di aiuto per i bovini; (20) «periodo di detenzione»: periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell’azienda in virtù delle seguenti disposizioni: a) del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine in relazione ai regimi di premi (9), in riferimento al premio speciale per i bovini maschi; b) del regolamento (CE) n. 2342/1999, in riferimento al premio per le vacche nutrici; c) del regolamento (CE) n. 2342/1999, in riferimento al premio alla macellazione; d) , paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001 (10), in riferimento agli aiuti per gli ovini e i caprini; (21) «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato; (22) «superficie determinata»: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente abbinata ad un numero corrispondente di diritti all’aiuto; (23) «animale accertato»: l’animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti; (24) «periodo di erogazione del premio»: periodo al quale si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione; (25) «sistema d'informazione geografica» (di seguito «SIG»): le tecniche del sistema informatizzato d’informazione geografica di cui all’ del regolamento (CE) n. 1782/2003; (26) «parcella di riferimento»: superficie geograficamente delimitata avente un’identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all’ del regolamento (CE) n. 1782/2003; (27) «materiale grafico»: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri; (28) «sistema geodetico nazionale»: un sistema di riferimenti basato su coordinate che permette la misurazione standardizzata e l'identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato; quando vengono utilizzati diversi sistemi di coordinate, essi devono essere compatibili all'interno di ciascuno Stato membro. (29) «organismo pagatore»: i servizi e gli organismi di cui all’ del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio (11); (30) «condizionalità»: i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli del regolamento (CE) n. 1782/2003; (31) «campi di condizionalità»: i vari settori a cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell’, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’allegato IV dello stesso regolamento; (32) «atto»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003; tuttavia, la direttiva e i regolamenti di cui ai punti 6, 7, 8 e 8 bis del citato allegato III formano un unico atto; (33) «norma»: le norme definite dagli Stati membri in conformità dell’ e dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/2003; (34) «requisito»: quando il termine è utilizzato nel contesto della condizionalità, si riferisce a ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto; (35) «infrazione»: qualsiasi inottemperanza ai requisiti e alle norme; costituisce infrazione anche l’inadempimento degli obblighi previsti all’ del presente regolamento; (36) «enti specializzati»: le competenti autorità nazionali incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003; (37) «quantitativo di riferimento individuale determinato»: il quantitativo di riferimento individuale a cui ha diritto ciascun agricoltore.
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