Art. 16
Requisiti relativi alle domande di aiuto per animale
In vigore dal 21 apr 2004
1. Le domande di aiuto per animale devono contenere tutte le informazioni necessarie ad accertare l'ammissibilità all'aiuto, in particolare:
a)
l'identità dell'agricoltore;
b)
un riferimento alla domanda unica se questa è già stata presentata;
c)
il numero e la specie degli animali per i quali viene chiesto un aiuto e, per i bovini, il codice d'identificazione degli animali;
d)
se del caso, l'impegno dell'agricoltore a detenere gli animali di cui alla lettera c) nella propria azienda durante il periodo di detenzione, nonché il luogo/i luoghi e il periodo/i periodi di detenzione;
e)
se del caso, il limite o il massimale individuale per gli animali in oggetto;
f)
se del caso, il quantitativo di riferimento individuale di latte di cui dispone l'agricoltore al 31 marzo ovvero, se lo Stato membro decide di avvalersi della deroga prevista all'articolo 44 bis del regolamento (CE) n. 2342/1999, al 1o aprile dell'anno civile considerato; qualora detto quantitativo non sia noto al momento della presentazione della domanda, esso verrà notificato all'autorità competente non appena possibile;
g)
una dichiarazione dell'agricoltore di aver preso atto delle condizioni di concessione dell'aiuto in oggetto.
Se il luogo in cui è detenuto l'animale cambia nel corso del periodo di detenzione, l'agricoltore ne informa anticipatamente per iscritto l'autorità competente.
2. Gli Stati membri garantiscono a ciascun detentore di animali il diritto di ottenere dall'autorità competente, senza oneri particolari, a intervalli ragionevoli e senza attese eccessive, l'accesso ai dati concernenti la sua persona e i suoi animali, contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini. Unitamente alla propria domanda di aiuto, l'agricoltore dichiara che i dati ivi contenuti sono esatti e completi o, se del caso, corregge i dati errati o completa quelli mancanti.
3. Gli Stati membri possono decidere che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 non debbano figurare nella domanda di aiuto, se esse sono già state comunicate all'autorità competente.
In particolare, gli Stati membri possono introdurre procedure che permettano di utilizzare i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini ai fini della domanda di aiuto, purché la banca stessa offra le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione. Tali procedure possono consistere in un sistema che consenta all’agricoltore di chiedere l’aiuto per tutti gli animali che, ad una data fissata dallo Stato membro, siano ammissibili all’aiuto sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini. In tal caso, gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che:
a)
in conformità delle disposizioni applicabili al regime di aiuto in questione, le date di inizio e fine dei rispettivi periodi di detenzione siano chiaramente definite e siano note all’agricoltore;
b)
l'agricoltore sia consapevole del fatto che ogni animale che non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sarà considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità ai sensi dell’.
Agli effetti del premio per le vacche nutrici di cui all’articolo 125 del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini è ripartita proporzionalmente tra il numero di capi che danno luogo al pagamento del premio e il numero di capi necessari per la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari ai sensi dell’articolo 125, paragrafo2, lettera b) del citato regolamento. Nondimeno, le irregolarità vengono imputate in primo luogo al numero di capi che non danno luogo al pagamento del premio tenuto conto dei limiti individuali o dei massimali di cui all’articolo 125, paragrafo 2, lettera b) e all’articolo 126 dello stesso regolamento.
4. Gli Stati membri possono disporre che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 possano o debbano essere trasmesse tramite uno o più organismi da essi riconosciuti. L’agricoltore rimane tuttavia responsabile dei dati trasmessi.
CAPITOLO III
DOMANDA DI AIUTO A TITOLO DEL PREMIO PER I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI E DEI PAGAMENTI SUPPLEMENTARI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:796:oj#art-16