Art. 25
Principi generali
In vigore dal 21 apr 2004
1. I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso, tassativamente limitato al periodo minimo necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo. Tale preavviso non può di regola superare le 48 ore.
2. Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento e gli altri controlli eventualmente contemplati dalla normativa comunitaria sono effettuati contemporaneamente.
Storico versioni
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