Art. 21

Presentazione tardiva delle domande

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’, la presentazione di una domanda di aiuto a norma del presente regolamento oltre il termine prescritto comporta una riduzione, pari all'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. Fatte salve eventuali misure particolari adottate dagli Stati membri per garantire che i documenti giustificativi siano presentati in tempo utile affinché possano essere programmati ed eseguiti efficaci controlli, il primo comma si applica anche in caso di inoltro tardivo di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni che devono essere trasmessi all’autorità competente in virtù degli , qualora tali documenti, contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell’ammissibilità all’aiuto in questione. In tal caso, la riduzione si applica all’importo dovuto per l’aiuto in questione. In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile. 2.   La presentazione di una modifica di una domanda unica oltre il termine ultimo di cui all', paragrafo 2 comporta una riduzione, pari all'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi corrispondenti all'uso effettivo delle parcelle agricole in questione. Le modifiche di una domanda unica non sono più ricevibili oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica, secondo il disposto del paragrafo 1, terzo comma. Se, tuttavia, detto termine coincide con quello previsto all', paragrafo 2, o lo procede, le modifiche di una domanda unica sono ricevibili fino alla data di cui all', paragrafo 2. 3.   Per quanto riguarda le superfici foraggere, la riduzione derivante dalla presentazione tardiva della domanda unica è cumulata a qualunque altra riduzione applicabile in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto di cui agli articoli 131 e 132 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
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Art. 21 Regolamento (UE) 2004/796 — Presentazione tardiva delle domande | Portale Normativo