Art. 22

Revoca delle domande di aiuto

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Una domanda di aiuto o una parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento. Qualora uno Stato membro si avvalga delle possibilità previste all’, paragrafo 3, secondo comma, esso può disporre che la notifica alla banca dati informatizzata dei bovini di un animale che non si trova più nell’azienda sostituisca la revoca scritta. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità. 2.   Le revoche di cui al paragrafo 1 comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima. TITOLO III CONTROLLI CAPITOLO I REGOLE COMUNI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:796:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 22 Regolamento (UE) 2004/796 — Revoca delle domande di aiuto | Portale Normativo