Art. 23

Principi generali

In vigore dal 21 apr 2004
1.   I controlli amministrativi e in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti nonché i requisiti e le norme in materia di condizionalità. 2.   Le domande di aiuto in questione sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore o a chi ne fa le veci. CAPITOLO II CONTROLLI RELATIVI AI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ Sezione I Controlli amministrativi
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Art. 23 Regolamento (UE) 2004/796 — Principi generali | Portale Normativo