Art. 23
Principi generali
In vigore dal 21 apr 2004
1. I controlli amministrativi e in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti nonché i requisiti e le norme in materia di condizionalità.
2. Le domande di aiuto in questione sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore o a chi ne fa le veci.
CAPITOLO II
CONTROLLI RELATIVI AI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Sezione I
Controlli amministrativi
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:796:oj#art-23