Art. 27
Selezione del campione di controllo
In vigore dal 21 apr 2004
1. L'autorità competente seleziona gli agricoltori da sottoporre a controlli in loco sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle domande di aiuto presentate. L'efficacia dei parametri utilizzati per l'analisi dei rischi negli anni precedenti è valutata su base annua.
Per ottenere il fattore di rappresentatività, gli Stati membri selezionano in modo casuale tra il 20 e il 25 % del numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco indicato all', paragrafi 1 e 2.
2. L'analisi dei rischi tiene conto:
a)
dell'importo dell'aiuto;
b)
del numero di parcelle agricole nonché della superficie o del numero di animali per i quali è chiesto l'aiuto;
c)
dell'evoluzione rispetto all'anno precedente;
d)
dei risultati dei controlli degli anni precedenti;
e)
dei casi di infrazione al regolamento (CE) n. 1760/2000 e al regolamento (CE) n. 21/2004;
f)
di quegli agricoltori che si trovano leggermente al di sopra o al di sotto dei massimali o dei limiti previsti per la concessione degli aiuti;
g)
degli animali sostituiti ai sensi dell' del presente regolamento;
h)
del rispetto dell', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
i)
dei quantitativi di patate destinate alla fabbricazione di fecola rispetto alla superficie dichiarata nel contratto di coltivazione di cui all', paragrafo 7;
j)
nel caso di una domanda di aiuto per le sementi di cui al titolo IV, capitolo 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003, dei quantitativi di sementi certificate rispetto alla superficie dichiarata;
k)
di altri parametri definiti dagli Stati membri.
3. L'autorità competente registra i motivi della selezione di ciascun agricoltore da sottoporre a controllo in loco. L'ispettore che procede al controllo in loco ne è debitamente informato prima dell'inizio del controllo stesso.
Storico versioni
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