Art. 27

Selezione del campione di controllo

In vigore dal 21 apr 2004
1.   L'autorità competente seleziona gli agricoltori da sottoporre a controlli in loco sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle domande di aiuto presentate. L'efficacia dei parametri utilizzati per l'analisi dei rischi negli anni precedenti è valutata su base annua. Per ottenere il fattore di rappresentatività, gli Stati membri selezionano in modo casuale tra il 20 e il 25 % del numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco indicato all', paragrafi 1 e 2. 2.   L'analisi dei rischi tiene conto: a) dell'importo dell'aiuto; b) del numero di parcelle agricole nonché della superficie o del numero di animali per i quali è chiesto l'aiuto; c) dell'evoluzione rispetto all'anno precedente; d) dei risultati dei controlli degli anni precedenti; e) dei casi di infrazione al regolamento (CE) n. 1760/2000 e al regolamento (CE) n. 21/2004; f) di quegli agricoltori che si trovano leggermente al di sopra o al di sotto dei massimali o dei limiti previsti per la concessione degli aiuti; g) degli animali sostituiti ai sensi dell' del presente regolamento; h) del rispetto dell', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003; i) dei quantitativi di patate destinate alla fabbricazione di fecola rispetto alla superficie dichiarata nel contratto di coltivazione di cui all', paragrafo 7; j) nel caso di una domanda di aiuto per le sementi di cui al titolo IV, capitolo 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003, dei quantitativi di sementi certificate rispetto alla superficie dichiarata; k) di altri parametri definiti dagli Stati membri. 3.   L'autorità competente registra i motivi della selezione di ciascun agricoltore da sottoporre a controllo in loco. L'ispettore che procede al controllo in loco ne è debitamente informato prima dell'inizio del controllo stesso.
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Art. 27 Regolamento (UE) 2004/796 — Selezione del campione di controllo | Portale Normativo