Art. 30

Determinazione delle superfici

In vigore dal 21 apr 2004
1.   La determinazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo appropriato definito dalla competente autorità e atto a garantire una precisione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali per le misurazioni ufficiali. L'autorità competente può definire una tolleranza di misurazione non superiore al 5 % della superficie della parcella agricola o a una fascia di 1,5 m rispetto al perimetro della parcella agricola. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può comunque essere superiore a 1,0 ha. 2.   Può essere presa in considerazione la superficie totale di una parcella agricola, purché sia interamente utilizzata secondo le norme usuali dello Stato membro o della regione interessata. Negli altri casi viene considerata la superficie realmente utilizzata. Per le regioni in cui taluni elementi, come le siepi, i fossi e i muri, rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione o uso del suolo, gli Stati membri possono stabilire che la superficie corrispondente sia considerata parte di una superficie interamente utilizzata, a condizione che non superi una larghezza totale che gli Stati membri devono determinare. Tale larghezza corrisponde tassativamente alla larghezza tradizionale nelle regioni interessate e non supera i due metri. Previa notifica alla Commissione, uno Stato membro può autorizzare una larghezza superiore a due metri se le aree a seminativi interessate sono state prese in considerazione in sede di fissazione delle rese delle regioni in questione. 3.   Ad integrazione del paragrafo 2, nel caso delle parcelle dichiarate ai fini del regime di pagamento unico, rientrano nella superficie totale di una parcella agricola gli elementi di cui agli atti elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e gli elementi che possono rientrare nelle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all' e all'allegato IV di tale regolamento. 4.   L'ammissibilità delle parcelle agricole è verificata con qualsiasi mezzo appropriato. A tal fine è richiesta, se necessario, la presentazione di prove supplementari.
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Art. 30 Regolamento (UE) 2004/796 — Determinazione delle superfici | Portale Normativo