Art. 26
Percentuale di controlli
In vigore dal 21 apr 2004
1. Il numero complessivo di controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno il 5 % degli agricoltori che presentano la domanda unica.
Fermo restando il terzo comma, nei casi indicati di seguito gli Stati membri prelevano campioni di controllo supplementari riguardanti almeno:
a)
il 5 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto per le patate da fecola a norma del titolo IV, capitolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
b)
il 5 % per ciascuna specie di sementi per la quale viene presentata domanda di aiuto a norma dell'articolo 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
c)
il 50 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto per la frutta a guscio a norma del titolo IV, capitolo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 laddove uno Stato membro si avvalga della possibilità di non introdurre nel SIG l’informazione concernente i dati supplementari a norma dell', paragrafo 3 del presente regolamento;
per quanto riguarda tutti gli altri Stati membri, in relazione al 2005, il 5 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto per la frutta a guscio a norma del titolo IV, capitolo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 se non è già stato introdotto nel SIG lo strato di dati supplementare.
Ove il campione di controllo esaminato a norma del primo comma contenga già richiedenti degli aiuti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma, tali richiedenti possono rientrare nel calcolo delle percentuali di controllo ivi previste.
2. Il numero complessivo di controlli in loco effettuati annualmente riguarda inoltre almeno:
a)
la percentuale minima di controlli del 30 % o del 20 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa come indicato all' del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Ove uno Stato membro abbia già introdotto un sistema di approvazione preventiva di tale coltura e abbia notificato alla Commissione le modalità di applicazione e le condizioni relative a tale sistema prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualsiasi modifica di dette modalità di applicazione o condizioni è notificata alla Commissione senza indebito ritardo;
b)
il 5 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini. La percentuale è tuttavia elevata al 10 % se la banca dati informatizzata dei bovini non offre garanzie di certezza e buon funzionamento sufficienti per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione. I controlli in loco interessano inoltre almeno il 5 % degli animali per ciascun regime di aiuto oggetto di domanda;
c)
il 10 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto nell'ambito del regime per gli ovini e i caprini, indipendentemente dal fatto che la domanda sia presentata nel modulo di domanda unica o separatamente;
d)
il 2 % dei produttori di latte che presentano domanda di premio per i prodotti lattiero-caseari e/o di pagamenti supplementari.
3. Qualora dai controlli in loco emergano irregolarità significative nell'ambito di un particolare regime di aiuto oppure in una regione o parte di essa, l'autorità competente procede a controlli in loco supplementari nell'anno in corso e aumenta la percentuale degli agricoltori da controllare nell'anno successivo.
4. Se è previsto che taluni elementi del controllo in loco possano essere effettuati mediante campionamento, il campione è tale da garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di selezione del campione. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.
Storico versioni
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