Art. 5
Identificazione degli agricoltori
In vigore dal 21 apr 2004
Fatto salvo l’, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, il sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori di cui all’, paragrafo 1, lettera f) dello stesso regolamento garantisce un’identificazione unica per tutte le domande di aiuto presentate dallo stesso agricoltore.
Storico versioni
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