Art. 5

Identificazione degli agricoltori

In vigore dal 21 apr 2004
Fatto salvo l’, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, il sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori di cui all’, paragrafo 1, lettera f) dello stesso regolamento garantisce un’identificazione unica per tutte le domande di aiuto presentate dallo stesso agricoltore.
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