Art. 9

Sistema di controllo in materia di condizionalità

In vigore dal 21 apr 2004
Gli Stati membri istituiscono un sistema atto a garantire un controllo efficace del rispetto della condizionalità. In conformità con il titolo III, capitolo III del presente regolamento, detto sistema prevede in particolare: a) se l’autorità di controllo competente non è l’organismo pagatore, il trasferimento dei dati concernenti gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti dall’organismo pagatore agli enti specializzati e/o, se del caso, tramite l’autorità di coordinamento di cui all’, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003; b) i metodi per la selezione dei campioni di controllo; c) indicazioni circa la natura e la portata dei controlli da effettuare; d) relazioni di controllo contenenti, in particolare, eventuali infrazioni riscontrate e una valutazione della gravità, della portata, della durata e della frequenza delle infrazioni stesse; e) se l’autorità di controllo competente non è l’organismo pagatore, il trasferimento delle relazioni di controllo dagli enti specializzati all’organismo pagatore o all’autorità di coordinamento di cui all’, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, o ad entrambi; f) l'applicazione del sistema di riduzioni e di esclusioni da parte dell’organismo pagatore. Gli Stati membri possono inoltre predisporre una procedura secondo la quale l’agricoltore indica all’organismo pagatore gli elementi necessari ad identificare i requisiti e le norme a lui applicabili.
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Art. 9 Regolamento (UE) 2004/796 — Sistema di controllo in materia di condizionalità | Portale Normativo