Art. 9
Sistema di controllo in materia di condizionalità
In vigore dal 21 apr 2004
Gli Stati membri istituiscono un sistema atto a garantire un controllo efficace del rispetto della condizionalità. In conformità con il titolo III, capitolo III del presente regolamento, detto sistema prevede in particolare:
a)
se l’autorità di controllo competente non è l’organismo pagatore, il trasferimento dei dati concernenti gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti dall’organismo pagatore agli enti specializzati e/o, se del caso, tramite l’autorità di coordinamento di cui all’, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
b)
i metodi per la selezione dei campioni di controllo;
c)
indicazioni circa la natura e la portata dei controlli da effettuare;
d)
relazioni di controllo contenenti, in particolare, eventuali infrazioni riscontrate e una valutazione della gravità, della portata, della durata e della frequenza delle infrazioni stesse;
e)
se l’autorità di controllo competente non è l’organismo pagatore, il trasferimento delle relazioni di controllo dagli enti specializzati all’organismo pagatore o all’autorità di coordinamento di cui all’, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, o ad entrambi;
f)
l'applicazione del sistema di riduzioni e di esclusioni da parte dell’organismo pagatore.
Gli Stati membri possono inoltre predisporre una procedura secondo la quale l’agricoltore indica all’organismo pagatore gli elementi necessari ad identificare i requisiti e le norme a lui applicabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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