Art. 13

Requisiti specifici relativi alla domanda unica

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Nel caso in cui una domanda di aiuto per la concessione dei pagamenti per superficie per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 contenga una dichiarazione di coltivazione di lino e di canapa destinati alla produzione di fibre ai sensi dell’articolo 106 del medesimo regolamento, devono essere presentate le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (16), in particolare dell’, o, se si tratta di lino destinato alla produzione di fibre, ogni altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro interessato, compresa la certificazione di cui all’ della suddetta direttiva. Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette o i documenti di cui sopra devono essere trasmessi entro il 30 giugno. Qualora le etichette delle sementi di canapa destinata alla produzione di fibre debbano essere presentate anche ad altre autorità nazionali, gli Stati membri possono disporre che esse siano rispedite all'agricoltore dopo essere state presentate alle autorità competenti. Nel caso della canapa destinata alla produzione di fibre, devono essere fornite tutte le informazioni richieste per l’identificazione delle parcelle seminate a canapa, per ciascuna varietà di canapa seminata. In tal caso, nonché nel caso in cui un agricoltore intenda coltivare canapa in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve recare: a) copia del contratto o dell’impegno di cui agli del suddetto regolamento, salvo qualora lo Stato membro abbia disposto che detta copia possa essere presentata in data ulteriore, non successiva al 15 settembre; b) nel caso contemplato all’ del precitato regolamento, un’indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro); c) le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE, in particolare dell’; tuttavia, se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette devono essere trasmesse entro il 30 giugno; se le etichette devono essere presentate anche ad altre autorità nazionali, gli Stati membri possono disporre che esse siano rispedite all'agricoltore dopo essere state presentate conformemente alla presente disposizione. 2.   In caso di utilizzazione di superfici ritirate dalla produzione a norma dell’, lettera b) o dell’articolo 107, paragrafo 3, primo trattino del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve recare la prova richiesta dalle pertinenti normative settoriali. 3.   Nel caso di una domanda di aiuto avente ad oggetto il premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui al titolo IV, capitolo I del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché il supplemento per il frumento duro e l’aiuto specifico di cui all’articolo 105 dello stesso regolamento, la domanda unica deve recare una prova, secondo modalità stabilite dallo Stato membro interessato, dell’utilizzazione del quantitativo minimo di sementi certificate di frumento duro. 4.   Nel caso di una domanda di aiuto specifico per il riso di cui al titolo IV, capitolo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve specificare la varietà di riso seminata, con l’identificazione delle rispettive parcelle. 5.   Nel caso di una domanda di pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve indicare il numero di alberi, la loro posizione e il loro tipo. 6.   Nel caso di una domanda relativa alle colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve essere corredata da copia del contratto stipulato dal richiedente con il primo trasformatore a norma dell’ del regolamento (CE) n. 2237/2003. 7.   Nel caso di una domanda di aiuto per le patate da fecola di cui al titolo IV, capitolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve essere corredata da copia del contratto di coltivazione; gli Stati membri possono tuttavia disporre che che detta copia possa essere presentata in data ulteriore, entro il 30 giugno. 8.   Nel caso di una domanda di aiuto per le sementi di cui al titolo IV, capitolo 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve recare: a) copia del contratto o della dichiarazione di coltivazione; gli Stati membri possono tuttavia disporre che detta copia possa essere presentata in data ulteriore, entro il 15 settembre; b) indicazione delle specie di sementi seminate su ciascuna parcella; c) indicazione della quantità di sementi certificate prodotte, espressa in quintali con un decimale; gli Stati membri possono tuttavia disporre che questa informazione possa essere trasmessa in data ulteriore, entro il 15 giugno dell’anno successivo al raccolto; d) copia dei documenti giustificativi attestanti che le sementi dichiarate sono state ufficialmente certificate; gli Stati membri possono tuttavia disporre che questa informazione possa essere trasmessa in data ulteriore, entro il 31 maggio dell’anno successivo al raccolto.
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