Art. 11

Data di presentazione della domanda unica

In vigore dal 21 apr 2004
1.   L'agricoltore che intenda richiedere aiuti a titolo di qualunque regime di aiuto per superficie può presentare soltanto una domanda unica all’anno. L'agricoltore che non intenda richiedere aiuti a titolo dei regimi di aiuto per superficie, bensì a titolo di un altro regime di aiuto figurante nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003, se dispone di superfici agricole quali definite all’, lettera a) del regolamento (CE) n. 796/2004, compila un modulo di domanda unica nel quale elenca tali superfici conformemente al disposto dell’. Gli Stati membri possono tuttavia esonerare gli agricoltori da questo obbligo se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato, come previsto all’ del regolamento (CE) n. 1782/2003. 2.   La domanda unica è presentata entro una data fissata dagli Stati membri, che non deve essere successiva al 15 maggio. La Finlandia e la Svezia possono fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno. Conformemente alla procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, può essere autorizzato un rinvio delle date di cui al primo comma del presente paragrafo in talune zone in cui condizioni climatiche eccezionali rendono inapplicabili le date normali. Nel fissare la data suddetta, gli Stati membri tengono conto del tempo necessario perché tutti i dati pertinenti siano disponibili ai fini della corretta gestione amministrativa e finanziaria dell’aiuto e si adoperano affinché possano essere programmati efficaci controlli, considerata in particolare la data da fissare conformemente all’, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003. 3.   Se più organismi pagatori sono competenti, nei confronti di uno stesso agricoltore, per la gestione dei regimi di aiuto soggetti alla domanda unica, lo Stato membro interessato provvede affinché le informazioni di cui al presente articolo siano messe a disposizione di tutti gli organismi pagatori in questione.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2004/796 — Data di presentazione della domanda unica | Portale Normativo