Art. 15
Modifiche della domanda unica
In vigore dal 21 apr 2004
1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda unica, è possibile aggiungere a quest’ultima singole parcelle agricole non ancora dichiarate nella domanda unica ai fini dei regimi di aiuto per superficie, eventualmente accompagnate dai corrispondenti diritti all’aiuto, purché siano rispettati i requisiti inerenti ai regimi di aiuto in questione.
Alle stesse condizioni possono essere apportate modifiche riguardo all’uso o al regime di aiuto, in relazione a parcelle agricole già dichiarate nella domanda unica.
Se le modifiche di cui al primo e al secondo comma hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare anche tali documenti o contratti.
2. Fatte salve le date fissate dalla Finlandia e dalla Svezia per la presentazione della domanda unica ai sensi dell', paragrafo 2, primo comma, le modifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono notificate per iscritto all’autorità competente entro il 31 maggio – entro il 15 giugno per la Finlandia e la Svezia – dell’anno civile considerato.
3. Se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda unica o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano irregolarità.
CAPITOLO II
DOMANDE DI AIUTO PER ANIMALE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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