Art. 19

Correzione di errori palesi

In vigore dal 21 apr 2004
Fatti salvi gli articoli da 11 a 18, una domanda di aiuto può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.
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Art. 19 Regolamento (UE) 2004/796 — Correzione di errori palesi | Portale Normativo