Art. 12

Contenuto della domanda unica

In vigore dal 21 apr 2004
1.   La domanda unica deve contenere tutte le informazioni necessarie ad accertare l'ammissibilità all’aiuto, in particolare: a) l'identità dell'agricoltore; b) il regime o i regimi di aiuto di cui trattasi; c) l'identificazione dei diritti all'aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione contemplato all’ ai fini del regime di pagamento unico, distinti in diritti di ritiro e altri diritti; d) gli elementi atti a identificare tutte le parcelle agricole dell'azienda, la loro superficie espressa in ettari con due decimali, la loro ubicazione e, se del caso, l'uso e l'indicazione se si tratta o meno di una parcella irrigua; e) una dichiarazione dell'agricoltore di aver preso atto delle condizioni inerenti al regime di aiuto in questione. 2.   Ai fini dell’identificazione dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1, lettera c), i moduli prestampati distribuiti agli agricoltori a norma dell’, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 recano l’identificazione dei diritti all'aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione di cui all’, distinti in diritti di ritiro e altri diritti. Al momento della presentazione della domanda, l’agricoltore corregge il modulo prestampato qualora siano intervenuti cambiamenti, in particolare trasferimenti di diritti all’aiuto ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1782/2003. L'agricoltore dichiara separatamente la superficie corrispondente ai diritti di ritiro e quella corrispondente agli altri diritti. Conformemente all’, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’agricoltore chiede di utilizzare i diritti di ritiro prima di ogni altro diritto. Egli dichiara quindi la superficie da mettere a riposo corrispondente al numero di diritti di ritiro in suo possesso, sempreché disponga di una superficie ammissibile sufficiente. Qualora la superficie ammissibile sia inferiore al numero di diritti di ritiro, l’agricoltore può chiedere di attivare il numero di diritti di ritiro corrispondente alla superficie di cui dispone. 3.   Ai fini dell’identificazione di tutte le parcelle agricole dell'azienda ai sensi del paragrafo 1, lettera d), i moduli prestampati distribuiti agli agricoltori a norma dell’, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 recano la superficie massima ammissibile per parcella di riferimento stabilita agli effetti del regime di pagamento unico. Inoltre, il materiale grafico fornito all’agricoltore ai sensi della stessa disposizione indica i confini delle parcelle di riferimento e la loro identificazione unica, mentre l’agricoltore indica l’ubicazione di ciascuna parcella agricola. Al momento della presentazione della domanda, l’agricoltore corregge il modulo prestampato qualora siano intervenuti cambiamenti.
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Art. 12 Regolamento (UE) 2004/796 — Contenuto della domanda unica | Portale Normativo