Art. 54

Riduzioni ed esclusioni in relazione alle domande di aiuto per le sementi

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Se si riscontra che le sementi oggetto di una domanda di aiuto non sono state effettivamente commercializzate per essere seminate dall’agricoltore, come previsto dall’, lettera b), punto iii), l’aiuto da pagare per le specie interessate, una volta applicate le eventuali riduzioni di cui all’, viene ridotto del 50 % se il quantitativo non commercializzato è superiore al 2 % e inferiore al 5 % del quantitativo cui fa riferimento la domanda di aiuto. Qualora i quantitativi non commercializzati siano superiori al 5 %, non viene concesso alcun aiuto per le sementi a titolo della campagna di commercializzazione in oggetto. 2.   Se si riscontra che è stata presentata una domanda di aiuto per sementi non certificate ufficialmente oppure sementi non raccolte sul territorio dello Stato membro in questione nell'anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione per la quale è stato fissato l'aiuto, non viene concesso alcun aiuto a titolo della campagna di commercializzazione in corso e di quella successiva.
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Art. 54 Regolamento (UE) 2004/796 — Riduzioni ed esclusioni in relazione alle domande di aiuto per le sementi | Portale Normativo