Art. 56

In vigore dal 21 apr 2004
Calcolo delle superfici foraggere in relazione al pagamento per l'estensivizzazione di cui all'articolo 132 del regolamento (CE) n. 1782/2003 1.   I pagamenti per l'estensivizzazione di cui all'articolo 132 del regolamento (CE) n. 1782/2003 non possono essere concessi per un numero di animali superiore a quello per il quale possono essere corrisposti i premi di cui all'articolo 131 di detto regolamento, una volta applicato l' del presente regolamento. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, la superficie foraggera corrispondente è determinata in conformità dell'. Se non è superato il coefficiente di densità massimo in rapporto alla superficie così determinata, l'importo del pagamento per l'estensivizzazione viene calcolato in base alla superficie determinata. Se viene superato il coefficiente di densità massimo, l'importo totale dell'aiuto cui l'agricoltore avrebbe diritto a titolo dei regimi di aiuti di cui all'articolo 131 del regolamento (CE) n. 1782/2003, in virtù delle domande da lui presentate nel corso dell'anno civile considerato, viene ridotto del 50 % dell'importo che l'agricoltore ha ricevuto o avrebbe altrimenti ricevuto a titolo di premio all'estensivizzazione. 3.   Tuttavia, ove la differenza fra la superficie dichiarata e la superficie determinata risulti da irregolarità commesse intenzionalmente e sia stato superato il coefficiente di densità massimo relativo alla superficie determinata, non è concessa la totalità dell'importo di cui al paragrafo 2. In tal caso si applica l', secondo comma. Sezione II Premi per animali
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Art. 56 Regolamento (UE) 2004/796 | Portale Normativo