Art. 61

Circostanze naturali

In vigore dal 21 apr 2004
Le riduzioni e le esclusioni di cui agli non si applicano nel caso in cui, per motivi dovuti all'impatto di circostanze naturali sulla mandria o sul gregge, l’agricoltore non possa assolvere l’impegno di detenere gli animali oggetto di una domanda di aiuto durante l'intero periodo di detenzione, purché l’agricoltore stesso ne abbia informato per iscritto la competente autorità entro i 10 giorni lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali. Fatte salve le circostanze specifiche da prendere in considerazione nei singoli casi, le autorità competenti possono ammettere, in particolare, le seguenti circostanze naturali della vita della mandria o del gregge: a) decesso di un animale in seguito a malattia; b) decesso di un animale a seguito di un incidente non imputabile alla responsabilità dell’agricoltore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:796:oj#art-61

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 61 Regolamento (UE) 2004/796 — Circostanze naturali | Portale Normativo