Art. 65

Principi generali e definizioni

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Ai fini del presente capitolo, si applicano le disposizioni dell’. 2.   Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003, un’azione o un’omissione sono direttamente imputabili al singolo agricoltore che ha personalmente commesso l’infrazione e che, al momento dell’accertamento della stessa, era responsabile dell’azienda, della superficie, dell’unità di produzione o dell’animale in questione. Qualora l’azienda, la superficie, l’unità di produzione o l’animale in questione siano stati trasferiti a un agricoltore successivamente all’avvenuta infrazione, tale agricoltore viene ritenuto egualmente responsabile se persiste nell’infrazione nei casi in cui è ragionevole pensare che avrebbe potuto individuarla e porvi termine. 3.   Qualora più di un organismo pagatore intervenga nella gestione dei diversi regimi di pagamento diretto, quali definiti all’, lettera d) del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire un’applicazione adeguata delle disposizioni del presente capitolo, e in particolare per assicurare che un unico tasso di riduzione sia applicato alla globalità dei pagamenti diretti per cui l’agricoltore ha presentato domanda. 4.   Le infrazioni sono considerate «determinate» se sono accertate a seguito di uno qualsiasi dei controlli effettuati in conformità del presente regolamento o dopo essere state segnalate alla competente autorità di controllo in qualsiasi altro modo.
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Art. 65 Regolamento (UE) 2004/796 — Principi generali e definizioni | Portale Normativo