Art. 60
Riduzioni ed esclusioni con riguardo agli ovini e ai caprini oggetto di una domanda di aiuto
In vigore dal 21 apr 2004
1. Qualora, per quanto riguarda le domande di aiuto nell'ambito del regime per gli ovini e i caprini, venga riscontrata una differenza ai sensi dell', paragrafo 3, è applicabile, mutatis mutandis, il disposto dell', paragrafi 2, 3 e 4, a partire dal primo animale per il quale sono state riscontrate irregolarità.
2. Qualora si constati che un produttore ovino che commercializza latte di pecora e prodotti derivati abbia omesso di dichiarare tale attività nella sua domanda di premio, l'importo dell'aiuto cui ha diritto è ridotto a quello corrispondente al premio erogabile ai produttori ovini che commercializzano latte di pecora e prodotti derivati dopo deduzione della differenza tra tale premio e l'intero importo del premio per pecora.
3. Qualora, per quanto riguarda le domande di premio supplementare, si constati che meno del 50 % della superficie aziendale utilizzata per fini agricoli è situata nelle zone di cui all'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il premio supplementare non è erogato e il premio per pecora e per capra è ridotto di un importo equivalente al 50 % del premio supplementare.
4. Qualora si constati che la percentuale della superficie aziendale utilizzata per fini agricoli, situata nelle zone di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2550/2001, è inferiore al 50 %, il premio per capra non viene erogato.
5. Qualora si constati che l’agricoltore che pratica la transumanza e che presenta una domanda di premio supplementare non abbia pascolato il 90 % dei suoi animali per almeno 90 giorni in una delle zone di cui all'articolo 114, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1782/2003, il premio supplementare non viene erogato e il premio per pecora o per capra è ridotto di un importo equivalente al 50 % del premio supplementare.
6. Qualora si constati che l'irregolarità di cui ai paragrafi 2, 3, 4 o 5 è dovuta a inadempienza intenzionale, l'importo totale dell'aiuto di cui ai suddetti paragrafi non viene erogato.
In questo caso, l'agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio di un aiuto pari all’importo di cui trattasi. Tale importo è dedotto dai pagamenti degli aiuti da erogare nel quadro del regime per gli ovini e i caprini, ai quali l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nei tre anni civili successivi a quello dell’accertamento.
7. Per gli agricoltori che detengono sia pecore che capre e che hanno diritto allo stesso livello di premio, qualora la verifica in loco riveli una differenza nella composizione del gregge in termini di numero di animali per specie, gli animali sono considerati appartenenti allo stesso gruppo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:796:oj#art-60