Art. 62
Dichiarazioni o certificati falsi rilasciati dai macelli
In vigore dal 21 apr 2004
Per quanto riguarda le dichiarazioni o i certificati rilasciati dai macelli per il pagamento del premio alla macellazione conformemente all' del regolamento (CE) n. 2342/1999, ove si accerti che un macello ha rilasciato un certificato falso o una falsa dichiarazione, per negligenza grave ovvero deliberatamente, lo Stato membro interessato applica adeguate sanzioni nazionali. Se tali irregolarità sono constatate una seconda volta, il macello in questione viene privato del diritto di stilare dichiarazioni o rilasciare certificati ai fini del pagamento di un premio per un periodo minimo di un anno.
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