Art. 69
Modifiche e integrazioni della banca dati informatizzata dei bovini
In vigore dal 21 apr 2004
Per quanto riguarda i bovini che formano oggetto di domande di aiuto, l' si applica, a decorrere dalla presentazione della domanda, agli errori e alle omissioni concernenti dati immessi nella banca dati informatizzata dei bovini.
Per quanto riguarda i bovini non oggetto di una domanda di aiuto, le stesse disposizioni valgono in relazione alle riduzioni e alle esclusioni da applicarsi conformemente al capitolo II del presente titolo.
TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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