Art. 69

Modifiche e integrazioni della banca dati informatizzata dei bovini

In vigore dal 21 apr 2004
Per quanto riguarda i bovini che formano oggetto di domande di aiuto, l' si applica, a decorrere dalla presentazione della domanda, agli errori e alle omissioni concernenti dati immessi nella banca dati informatizzata dei bovini. Per quanto riguarda i bovini non oggetto di una domanda di aiuto, le stesse disposizioni valgono in relazione alle riduzioni e alle esclusioni da applicarsi conformemente al capitolo II del presente titolo. TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 69 Regolamento (UE) 2004/796 — Modifiche e integrazioni della banca dati informatizzata dei bovini | Portale Normativo