Art. 73

Recupero di importi indebitamente erogati

In vigore dal 21 apr 2004
1.   In caso di pagamento indebito, l’agricoltore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 3. 2.   Gli Stati membri possono decidere che l'importo indebitamente erogato sia recuperato tramite detrazione dal corrispondente importo di uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell’agricoltore dopo la data della decisione di recupero nel quadro dei regimi di aiuti di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, l’agricoltore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione. 3.   Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all’agricoltore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti. Il tasso d'interesse applicabile è calcolato applicando le disposizioni di diritto nazionale, ma non può in alcun caso essere inferiore al tasso d'interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell’indebito. 4.   L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente medesima o di un'altra autorità e se l'errore non era normalmente rilevabile dall’agricoltore. Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi determinanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro dodici mesi dalla data di pagamento. 5.   L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni. Tuttavia, il periodo di cui al comma precedente è ridotto a quattro anni se il beneficiario ha agito in buona fede. 6.   Gli importi da recuperare a seguito dell'applicazione di riduzioni ed esclusioni ai sensi dell' e del titolo IV sono, in tutti i casi, soggetti a un periodo di prescrizione di quattro anni. 7.   I paragrafi 4 e 5 non si applicano agli anticipi. 8.   Gli Stati membri possono decidere di non esigere la restituzione di importi inferiori o uguali a 100 euro, al netto degli interessi, per agricoltore e per periodo di erogazione del premio, sempreché l'ordinamento nazionale preveda una simile eventualità in casi analoghi. Qualora gli interessi debbano essere recuperati indipendentemente dagli importi indebitamente erogati, gli Stati membri possono decidere, alle stesse condizioni, di non recuperare gli interessi di importo pari o inferiore a 50 euro.
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Art. 73 Regolamento (UE) 2004/796 — Recupero di importi indebitamente erogati | Portale Normativo