Art. 75

Misure supplementari e assistenza reciproca tra Stati membri

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie all'applicazione del sistema integrato e si prestano mutua assistenza ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento. A tale proposito, qualora il presente regolamento non preveda riduzioni ed esclusioni adeguate, gli Stati membri possono istituire adeguate sanzioni nazionali applicabili ai produttori o ad altri operatori, quali i macelli o le associazioni che intervengono nella procedura per la concessione dell'aiuto, al fine di garantire l'osservanza dei requisiti in materia di controllo, come il registro del patrimonio zootecnico dell'azienda o il rispetto degli obblighi di notifica. 2.   Gli Stati membri collaborano per garantire controlli efficaci ed effettuare le verifiche sull’autenticità dei documenti trasmessi e/o l'esattezza dei dati scambiati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:796:oj#art-75

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 75 Regolamento (UE) 2004/796 — Misure supplementari e assistenza reciproca tra Stati membri | Portale Normativo