Art. 75
Misure supplementari e assistenza reciproca tra Stati membri
In vigore dal 21 apr 2004
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie all'applicazione del sistema integrato e si prestano mutua assistenza ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento. A tale proposito, qualora il presente regolamento non preveda riduzioni ed esclusioni adeguate, gli Stati membri possono istituire adeguate sanzioni nazionali applicabili ai produttori o ad altri operatori, quali i macelli o le associazioni che intervengono nella procedura per la concessione dell'aiuto, al fine di garantire l'osservanza dei requisiti in materia di controllo, come il registro del patrimonio zootecnico dell'azienda o il rispetto degli obblighi di notifica.
2. Gli Stati membri collaborano per garantire controlli efficaci ed effettuare le verifiche sull’autenticità dei documenti trasmessi e/o l'esattezza dei dati scambiati.
Storico versioni
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