Art. 79
Aiuto aggiuntivo
In vigore dal 21 apr 2004
1. Al fine di determinare se sia stato raggiunto l’importo di 5 000 euro di cui all’ del regolamento (CE) n. 1782/2003, si prende in considerazione l’importo complessivo dei pagamenti diretti che dovrebbero essere erogati prima dell’applicazione di eventuali riduzioni o esclusioni ai sensi del presente regolamento o, nel caso dei regimi di aiuto di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 ma non contemplati dai titoli III e IV dello stesso regolamento, della pertinente legislazione specifica.
Tuttavia, qualora un agricoltore non possa beneficiare di pagamenti diretti in conseguenza di irregolarità o infrazioni, non possono essergli erogati ulteriori aiuti.
2. Entro il 31 ottobre, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’importo complessivo degli aiuti supplementari concessi a titolo dell’anno precedente.
PARTE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Storico versioni
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