Art. 81
Entrata in vigore
In vigore dal 21 apr 2004
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, le 21 aprile 2004
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).
(2) GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2004 (GU L 17 del 24.1.2004, pag. 7).
(3) GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione Europea – Allegato II: elenco di cui all’ dell’atto di adesione – 6. Agricoltura – B. Legislazione veterinaria e fitosanitaria – I. Legislazione veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381).
(4) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 9.
(5) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(6) GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.
(7) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32.
(8) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.
(9) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1473/2003 (GU L 211 del 21.8.2003, pag. 12).
(10) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 105. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2307/2003 (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 11).
(11) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(12) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.
(13) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.
(14) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
(15) GU L 112 del 3.5.1994, pag. 2.
(16) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.
(17) GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.
(18) GU L 177 del 4.8.1972, pag. 1.
(19) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1783/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70).
(20) GU L 74 del 15.3.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 963/2003 (GU L 138 del 5.6.2003, pag. 32).
(21) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(22) GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1.
(23) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.
ALLEGATO I
METODO COMUNITARIO PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEL Δ9- THC DELLE VARIETÀ CANAPA
1. Finalità e campo di applicazione
Il metodo serve a determinare il Δ9-tetraidrocannabinolo (di seguito «THC») delle varietà di canapa (Cannabis sativa L.). A seconda del caso in esame, il metodo è applicato secondo la procedura A o la procedura B descritte in appresso.
Il metodo si basa sulla determinazione quantitativa per cromatografia in fase gassosa (CPG) del Δ9-THC dopo estrazione mediante solvente.
1.1. Procedura A
La procedura A è applicata per i rilevamenti a livello della produzione previsti dall', paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall’, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento.
1.2. Procedura B
La procedura B è applicata nei casi indicati all’, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all’, paragrafo 4 del presente regolamento.
2. Prelievi di campioni
2.1. Campioni
a)
Procedura A: in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva una parte di 30 cm contenente almeno un'infiorescenza femminile per ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura, di giorno, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi.
Lo Stato membro può autorizzare il prelievo del campione durante il periodo compreso tra l'inizio della fioritura e il ventesimo giorno successivo all'inizio della stessa, a condizione che, per ciascuna varietà coltivata, vengano prelevati altri campioni rappresentativi, secondo le regole suesposte, durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura.
b)
Procedura B: in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva il terzo superiore di ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante i 10 giorni successivi al termine della fioritura, di giorno, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi. Nel caso di una varietà dioica, devono essere prelevate solo le piante femminili.
2.2. Dimensioni del campione
Procedura A: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 50 piante per particella.
Procedura B: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 200 piante per particella.
Ogni campione viene posto, in modo da evitare che venga schiacciato, in un sacco di tela o di carta e successivamente inviato al laboratorio di analisi.
Lo Stato membro può disporre che venga raccolto un secondo campione per effettuare una controanalisi e che esso venga conservato dal produttore o dall'organismo preposto all'analisi.
2.3. Essiccazione e conservazione del campione
L'essiccazione dei campioni deve iniziare appena possibile e comunque entro le 48 ore, indipendentemente dal metodo, a una temperatura inferiore a 70 °C. I campioni devono essere essiccati sino al raggiungimento di un peso costante, con umidità compresa tra l'8 % e il 13 %.
I campioni essiccati devono essere conservati, non compressi, al buio e a una temperatura inferiore a 25°C.
3. Determinazione del tenore di THC
3.1. Preparazione del campione per la provaDai campioni essiccati devono essere eliminati gli steli e i semi di lunghezza superiore a 2 mm.
I campioni essiccati sono triturati sino a ottenere una polvere semifina (che passi attraverso un setaccio con maglie di larghezza di 1 mm).
La polvere deve essere conservata al massimo per 10 settimane in ambiente asciutto, al buio e a temperatura inferiore a 25°C.
3.2. Reattivi e soluzione di estrazione
Reattivi
—
Δ9
-tetraidrocannabinolo, cromatograficamente puro;
—
Squalane cromatograficamente puro come standard interno.
Soluzione di estrazione
—
35 mg di squalane per 100 ml di esano.
3.3. Estrazione di Δ9-THC
Si devono pesare 100 mg del campione da analizzare ridotto in polvere e quindi porre in un tubo di centrifuga, aggiungendo 5 ml di soluzione di estrazione contenente lo standard interno.
Si immerge quindi il tutto per 20 minuti in un bagno a ultrasuoni. Si centrifuga per 5 minuti a 3000 giri/minuto e si preleva il soluto di THC supernatante. Quest'ultimo viene quindi iniettato nel cromatografo per procedere all'analisi quantitativa.
3.4. Cromatografia in fase gassosa
a)
Strumenti
—
cromatografo in fase gassosa con rivelatore a ionizzazione di fiamma e iniettore split/splitless,
—
colonna che consenta una buona separazione dei cannabinoidi, ad esempio una colonna capillare di vetro, di 25 m di lunghezza e di 0,22 mm di diametro, impregnata di una fase apolare di tipo fenil-metil-siloxano al 5 %.
b)
Curva di taratura
Almeno 3 punti per la procedura A e 5 punti per la procedura B, con 0,04 e 0,50 mg/ml di Δ9
-THC in soluzione di estrazione.
c)
Condizioni sperimentali
Le seguenti condizioni sono fornite a titolo esemplificativo per la colonna di cui alla lettera a):
—
temperatura del forno 260 °C
—
temperatura dell’iniettore 300 °C
—
temperatura del rivelatore 300 °C
d)
Volume iniettato 1 μl
4. Risultati
I risultati sono espressi, al secondo decimale, in grammi di Δ9-THC per 100 grammi di campione di analisi, essiccato sino a peso costante. Tolleranza ammessa: 0,03 % in valore assoluto.
—
Procedura A: il risultato corrisponde ad una determinazione per campione di analisi.
Tuttavia, se il risultato ottenuto supera il limite previsto all', paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003, si effettua una seconda determinazione per campione di analisi e il risultato sarà quello corrispondente alle media delle due determinazioni.
—
Procedura B: il risultato corrisponde alla media di due determinazioni per campione di analisi.
ALLEGATO II
Varietà di canapa destinata alla produzione di fibre che possono beneficiare di pagamenti diretti
A. Varietà di canapa destinata alla produzione di fibre
Carmagnola
Beniko
Chamaeleon
Cs
Delta-Ilosa
Delta 405
Dioica 88
Epsilon 68
Fedora 17
Felina 32
Ferimon-Férimon
Fibranova
Fibrimon 24
Futura 75
Juso 14
Red Petiole
Santhica 23
Santhica 27
Uso 31
B. Varietà di canapa destinata alla produzione di fibre ammesse per la campagna 2004/05
Bialobrzeskie
Cannacomp (1)
Fasamo
Felina 34 – Félina 34
Fibriko TC
Finola
Lipko (2)
Silesia (3)
Tiborszállási (3)
UNIKO-B (2)
(1) solo in Ungheria
(2) solo in Ungheria
(3) solo in Polonia
ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
Articoli del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione
Articoli del presente regolamento
1
–
2
2
3
5
4 §1
6 §1
4 §2
14 §4
5
8
6
–
7
–
8
15
9
–
10
16
11
18
12
19
13
21
14
22
15
23 §1
16
24
17 §1
25 §1
17 §2
25 §2
17 §3
23 §2
18
26
19
27
20
28
21
29
22
30
23
32
24
34
25
35
26
36
27
37
28
38
29
39
30
49
31 §1
50 §1
31 §2
50 §3
31 §3
50 §6
31 §4
50 §7
32
51
33
53
34
55
35
56
36
57
37
58
38
59
39
–
40
60
41
61
42
62
43
63
44
68
45
69
46
70
47
71
48
72
49
73
50
74
51
75
52
76
53
–
54
–
Storico versioni
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