Art. 79 · Aiuto aggiuntivo

Art. 79

Aiuto aggiuntivo

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Al fine di determinare se sia stato raggiunto l’importo di 5 000 euro di cui all’ del regolamento (CE) n. 1782/2003, si prende in considerazione l’importo complessivo dei pagamenti diretti che dovrebbero essere erogati prima dell’applicazione di eventuali riduzioni o esclusioni ai sensi del presente regolamento o, nel caso dei regimi di aiuto di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 ma non contemplati dai titoli III e IV dello stesso regolamento, della pertinente legislazione specifica. Tuttavia, qualora un agricoltore non possa beneficiare di pagamenti diretti in conseguenza di irregolarità o infrazioni, non possono essergli erogati ulteriori aiuti. 2.   Entro il 31 ottobre, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’importo complessivo degli aiuti supplementari concessi a titolo dell’anno precedente. PARTE IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:796:oj#art-79