Art. 78
Sistema di ripartizione
In vigore dal 21 apr 2004
Il sistema di ripartizione degli importi restanti di cui all’, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003 è definito sulla base delle quote di superficie agricola e di occupazione nel settore agricolo degli Stati membri, con una ponderazione rispettivamente del 65 % e del 35 %.
La quota di superficie agricola e di occupazione nel settore agricolo di ciascuno Stato membro deve essere adeguata in funzione del suo prodotto interno lordo (PIL) pro capite espresso in potere d'acquisto, utilizzando un terzo della differenza della media degli Stati membri cui si applica la modulazione.
A tal fine si utilizzano i dati di seguito specificati, disponibili presso Eurostat nell’agosto 2003:
a)
per quanto riguarda la superficie agricola, il «Farm Structural Survey 2000» (Indagine Eurostat sulle strutture agricole) conformemente al regolamento (CE) n. 571/88 (22) del Consiglio;
b)
per quanto riguarda l’occupazione nel settore agricolo, le serie annue del «Labour Force Survey 2001» (Indagine europea sulla forza lavoro) sull’occupazione nel settore agricolo, nella caccia e nella pesca conformemente al regolamento (CE) n. 577/98 (23);
c)
per quanto riguarda il PIL pro capite espresso in potere d'acquisto, la media di tre anni sulla base dei dati dei conti nazionali nel periodo 1999-2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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