Art. 71
Cumulo di riduzioni
In vigore dal 21 apr 2004
1. Qualora un’infrazione si configuri anche come irregolarità, alla quale si applicano di conseguenza le riduzioni o le esclusioni conformemente al capitolo I e al capitolo II del titolo IV:
a)
le riduzioni o esclusioni ai sensi del capitolo I del titolo IV si applicano in relazione ai regimi di aiuto in questione;
b)
le riduzioni e le esclusioni ai sensi del capitolo II del titolo IV si applicano in relazione all’importo totale dei pagamenti da erogare nel quadro del regime di pagamento unico e a tutti i regimi di aiuto che non sono soggetti alle riduzioni o alle esclusioni di cui alla lettera a).
2. Se del caso, dopo aver applicato le disposizioni del paragrafo 1, qualora debbano essere applicate più riduzioni in conseguenza della modulazione, di infrazioni e di irregolarità, l’autorità competente calcola le riduzioni secondo le seguenti modalità:
a)
in primo luogo, si applicano le riduzioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 1782/2003;
b)
in secondo luogo, il risultante importo dell’aiuto a cui avrebbe diritto l’agricoltore deve essere diminuito applicando le riduzioni di cui al capitolo I del titolo IV del presente regolamento;
c)
in terzo luogo, l’importo risultante deve servire da base per il calcolo di tutte le riduzioni da applicare alle domande di aiuto presentate tardivamente sulla base dell’ del presente regolamento;
d)
infine, l’importo risultante deve essere diminuito applicando le riduzioni di cui al capitolo II del titolo IV del presente regolamento.
3. Fatto salvo l' del regolamento (CE) n. 2988/95 del Consiglio (21), le riduzioni ed esclusioni di cui al presente regolamento non ostano all'applicazione di ulteriori sanzioni applicabili in forza di altre normative comunitarie o di legislazioni nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:796:oj#art-71