Art. 70

Pagamenti minimi

In vigore dal 21 apr 2004
Gli Stati membri possono decidere di non concedere alcun aiuto in caso di domande di aiuto per importi inferiori a 100 euro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:796:oj#art-70

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 70 Regolamento (UE) 2004/796 — Pagamenti minimi | Portale Normativo