Art. 70
Pagamenti minimi
In vigore dal 21 apr 2004
Gli Stati membri possono decidere di non concedere alcun aiuto in caso di domande di aiuto per importi inferiori a 100 euro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:796:oj#art-70