Art. 31

Elementi dei controlli in loco relativi alle domande di aiuto per le sementi

In vigore dal 21 apr 2004
I controlli in loco relativi alle domande di aiuto per le sementi a norma dell'articolo 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003 comprendono in particolare: a) controlli a livello dell'agricoltore richiedente: i) su tutte le parcelle, onde accertare la specie o il gruppo di varietà di sementi seminate su ciascuna parcella dichiarata; ii) sui documenti, onde accertare almeno la prima destinazione delle sementi per le quali è stato chiesto l'aiuto; iii) qualsiasi controllo ritenuto necessario dagli Stati membri al fine di evitare che l'aiuto sia erogato per sementi non certificate o provenienti da paesi terzi; b) se la prima destinazione delle sementi è un costitutore o uno stabilimento di sementi, sono effettuati ulteriori controlli presso la sede dell'interessato onde accertare che: i) le sementi siano state effettivamente acquistate e pagate dal costitutore o dallo stabilimento in conformità del contratto di coltura; ii) il pagamento delle sementi sia registrato nei documenti contabili del costitutore o dello stabilimento; iii) le sementi siano state effettivamente commercializzate per essere seminate. Per «commercializzate» si intende tenute a disposizione o di scorta, esposte per la vendita, offerte in vendita, vendute o consegnate a un'altra persona. A tal fine sono svolti controlli fisici e documentali sulle scorte e sui documenti contabili del costitutore o dello stabilimento; c) se del caso, controlli a livello degli utilizzatori finali.
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Art. 31 Regolamento (UE) 2004/796 — Elementi dei controlli in loco relativi alle domande di aiuto per le sementi | Portale Normativo