Art. 7

Identificazione e registrazione dei diritti all’aiuto

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui all’ del regolamento (CE) n. 1782/2003 è costituito da un registro elettronico a livello di Stato membro, atto a conservare, in particolare ai fini delle verifiche incrociate di cui all’ del presente regolamento, una traccia attendibile dei diritti all’aiuto, con particolare riguardo ai seguenti elementi: a) titolare; b) valore; c) data di costituzione; d) data dell’ultima attivazione; e) origine, con particolare riguardo alle modalità di acquisizione dei diritti (originari o provenienti dalla riserva nazionale, acquistati, affittati o ereditati); f) tipo di diritto, segnatamente diritti di ritiro, diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1782/2003, diritti con autorizzazione ai sensi dell’ dello stesso regolamento; g) se del caso, limiti regionali. 2.   Gli Stati membri che hanno più di un organismo pagatore possono decidere di gestire il registro elettronico a livello degli organismi pagatori. In tal caso, lo Stato membro provvede affinché i vari registri siano tra loro compatibili.
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