Art. 7
Identificazione e registrazione dei diritti all’aiuto
In vigore dal 21 apr 2004
1. Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui all’ del regolamento (CE) n. 1782/2003 è costituito da un registro elettronico a livello di Stato membro, atto a conservare, in particolare ai fini delle verifiche incrociate di cui all’ del presente regolamento, una traccia attendibile dei diritti all’aiuto, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
a)
titolare;
b)
valore;
c)
data di costituzione;
d)
data dell’ultima attivazione;
e)
origine, con particolare riguardo alle modalità di acquisizione dei diritti (originari o provenienti dalla riserva nazionale, acquistati, affittati o ereditati);
f)
tipo di diritto, segnatamente diritti di ritiro, diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1782/2003, diritti con autorizzazione ai sensi dell’ dello stesso regolamento;
g)
se del caso, limiti regionali.
2. Gli Stati membri che hanno più di un organismo pagatore possono decidere di gestire il registro elettronico a livello degli organismi pagatori. In tal caso, lo Stato membro provvede affinché i vari registri siano tra loro compatibili.
Storico versioni
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