Art. 2
Definizioni
In vigore dal 21 apr 2004
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
(1)
«seminativi»: terreni utilizzati per coltivazioni agricole e terreni ritirati dalla produzione (set-aside), o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1782/2003, o adibiti a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;
(2)
«pascolo permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più;
(3)
«sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);
(4)
«marchio auricolare»: il marchio auricolare per l’identificazione dei singoli animali di cui all’, lettera a) e all’ del regolamento (CE) n. 1760/2000;
(5)
«banca dati informatizzata dei bovini»: la banca dati informatizzata di cui all’, lettera b) e all’ del regolamento (CE) n. 1760/2000;
(6)
«passaporto per gli animali»: il passaporto per gli animali di cui all’, lettera c) e all’ del regolamento (CE) n. 1760/2000;
(7)
«registro»: il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell’ della direttiva 92/102/CEE del Consiglio (7), dell’ del regolamento (CE) n. 21/2004 (8) del Consiglio o dell’, lettera d) e dell’ del regolamento (CE) n. 1760/2000;
(8)
«elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»: gli elementi di cui all’ del regolamento (CE) n. 1760/2000;
(9)
«codice di identificazione»: il codice di identificazione di cui all’, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
(10)
«irregolarità»: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti;
(11)
«domanda unica»: la domanda di pagamenti diretti a titolo del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;
(12)
«regimi di aiuto per superficie»: il regime di pagamento unico e tutti i regimi di aiuto di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, eccetto quelli di cui ai capitoli 7, 11 e 12 di detto titolo;
(13)
«domanda di aiuto per animale»: una domanda per il versamento di aiuti a titolo del regime di premi per pecora e per capra e del regime di pagamenti per le carni bovine, di cui rispettivamente ai capitoli 11 e 12 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;
(14)
«domanda di premio per i prodotti lattiero-caseari»: una domanda per il versamento di aiuti a titolo del regime di premio per i prodotti lattiero-caseari e del regime di pagamenti supplementari di cui al capitolo 7 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;
(15)
«uso»: l’uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l’assenza di coltura;
(16)
«regimi di aiuto per i bovini»: i regimi di aiuto di cui all'articolo 121 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
(17)
«regime di aiuto per gli ovini e i caprini»: il regime di aiuto di cui all’articolo 111 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
(18)
«bovini oggetto di una domanda»: i bovini oggetto di una domanda di aiuto per animale a titolo dei regimi di aiuto per i bovini;
(19)
«bovini che non sono oggetto di domanda»: i bovini non ancora oggetto di una domanda di aiuto per animale, ma potenzialmente ammissibili ai regimi di aiuto per i bovini;
(20)
«periodo di detenzione»: periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell’azienda in virtù delle seguenti disposizioni:
a)
del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine in relazione ai regimi di premi (9), in riferimento al premio speciale per i bovini maschi;
b)
del regolamento (CE) n. 2342/1999, in riferimento al premio per le vacche nutrici;
c)
del regolamento (CE) n. 2342/1999, in riferimento al premio alla macellazione;
d)
, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001 (10), in riferimento agli aiuti per gli ovini e i caprini;
(21)
«detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
(22)
«superficie determinata»: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente abbinata ad un numero corrispondente di diritti all’aiuto;
(23)
«animale accertato»: l’animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti;
(24)
«periodo di erogazione del premio»: periodo al quale si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione;
(25)
«sistema d'informazione geografica» (di seguito «SIG»): le tecniche del sistema informatizzato d’informazione geografica di cui all’ del regolamento (CE) n. 1782/2003;
(26)
«parcella di riferimento»: superficie geograficamente delimitata avente un’identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all’ del regolamento (CE) n. 1782/2003;
(27)
«materiale grafico»: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri;
(28)
«sistema geodetico nazionale»: un sistema di riferimenti basato su coordinate che permette la misurazione standardizzata e l'identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato; quando vengono utilizzati diversi sistemi di coordinate, essi devono essere compatibili all'interno di ciascuno Stato membro.
(29)
«organismo pagatore»: i servizi e gli organismi di cui all’ del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio (11);
(30)
«condizionalità»: i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli del regolamento (CE) n. 1782/2003;
(31)
«campi di condizionalità»: i vari settori a cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell’, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’allegato IV dello stesso regolamento;
(32)
«atto»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003; tuttavia, la direttiva e i regolamenti di cui ai punti 6, 7, 8 e 8 bis del citato allegato III formano un unico atto;
(33)
«norma»: le norme definite dagli Stati membri in conformità dell’ e dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;
(34)
«requisito»: quando il termine è utilizzato nel contesto della condizionalità, si riferisce a ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto;
(35)
«infrazione»: qualsiasi inottemperanza ai requisiti e alle norme; costituisce infrazione anche l’inadempimento degli obblighi previsti all’ del presente regolamento;
(36)
«enti specializzati»: le competenti autorità nazionali incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003;
(37)
«quantitativo di riferimento individuale determinato»: il quantitativo di riferimento individuale a cui ha diritto ciascun agricoltore.
Storico versioni
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