Art. 27

Clausola relativa ai contratti privati di affitto

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, qualsiasi clausola di un contratto di affitto che preveda il trasferimento di un numero di diritti non superiore al numero di ettari dati in affitto è considerata una locazione di diritti all'aiuto con la terra corrispondente ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003 nei seguenti casi: a) un agricoltore ha ceduto in affitto ad un altro agricoltore la propria azienda o parte di essa entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, b) il contratto di affitto scade dopo il termine di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico e c) l'agricoltore decide di dare in affitto i propri diritti all'aiuto all'agricoltore che ha preso in affitto tutta la sua azienda o parte di essa. 2.   Il locatore chiede la fissazione dei diritti all'aiuto a norma dell', corredando la propria domanda di una copia del contratto di affitto ed indicando il numero di ettari di cui ha intenzione di cedere in affitto i diritti all'aiuto. Si applica, per quanto di ragione, l', paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1782/2003. 3.   Il locatario presenta una domanda di pagamento nell'ambito del regime pagamento unico a norma dell', corredandola di una copia del contratto di affitto. 4.   Gli Stati membri possono esigere che le domande del locatario e del locatore siano presentate insieme o che la seconda domanda contenga un riferimento alla prima. Sezione 2 Altre disposizioni specifiche
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Art. 27 Regolamento (UE) 2004/795 — Clausola relativa ai contratti privati di affitto | Portale Normativo