Art. 46

Clausola relativa ai contratti privati

In vigore dal 21 apr 2004
Qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, ai fini dell' del presente regolamento, per stabilire il valore di tutti i diritti all'aiuto dell'acquirente si tiene conto dell'importo di riferimento calcolato per le unità di produzione che sono state trasferite. L' non si applica. Sezione 2 Attuazione facoltativa
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Art. 46 Regolamento (UE) 2004/795 — Clausola relativa ai contratti privati | Portale Normativo