Art. 17

Clausola relativa ai contratti privati di vendita

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Se un contratto di vendita, concluso o modificato entro la scadenza del termine di presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, prevede la vendita di tutta l’azienda o di una sua parte insieme a tutti i diritti all'aiuto o di parte di essi, da fissare a norma dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003, con riferimento al numero di ettari dell'azienda o della parte di azienda trasferita, il contratto di vendita è assimilato ad un trasferimento dei diritti all'aiuto con la terra corrispondente, ai sensi dell' del medesimo regolamento, ferme restando le condizioni previste ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2.   Ai diritti all'aiuto da calcolare in funzione delle unità di produzione e del numero di ettari oggetto del contratto si applicano, per quanto di ragione, gli , paragrafo 9 e 46, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003. 3.   Il venditore chiede la fissazione dei diritti all'aiuto a norma dell', corredando la propria domanda di una copia del contratto di vendita ed indicando le unità di produzione e il numero di ettari di cui ha intenzione di trasferire i diritti all'aiuto. Gli Stati membri possono permettere all'acquirente di presentare domanda di fissazione dei diritti all'aiuto a norma dell' a nome del venditore e con l'esplicita autorizzazione di quest'ultimo. In tal caso gli Stati membri verificano che il venditore possieda i requisiti di ammissibilità previsti all' del regolamento (CE) n. 1782/2003 e in particolare che soddisfi il requisito di cui all', paragrafo 5, del presente regolamento. 4.   L'acquirente presenta una domanda di pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell', corredandola di una copia del contratto di vendita. 5.   Gli Stati membri possono esigere che le domande dell'acquirente e del venditore siano presentate insieme o che la seconda domanda contenga un riferimento alla prima. Sezione 3 Assegnazione di diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale
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